Quando si subisce un danno economico, biologico o morale, la legge italiana offre strumenti specifici per ottenere il giusto risarcimento. Capire come muoversi tra le diverse forme di responsabilità civile è il primo passo per tutelare i propri diritti.
In questo articolo faremo chiarezza sulle principali distinzioni del diritto civile, dalla differenza tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, fino alle peculiarità della responsabilità professionale.
1. Responsabilità Contrattuale vs Extracontrattuale: Quali Differenze?
La prima grande classificazione del codice civile riguarda la fonte del danno. La legge distingue nettamente due scenari:
Responsabilità Contrattuale (Art. 1218 c.c.)
Nasce dalla violazione di un accordo preesistente. Non si limita ai soli contratti scritti, ma si applica a qualsiasi inadempimento di un’obbligazione specifica tra due parti.
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- Onere della prova: Il danneggiato deve solo dimostrare l’esistenza del contratto e l’inadempimento. Spetta al debitore provare che l’inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile.
- Prescrizione: Il diritto al risarcimento si prescrive generalmente in 10 anni.
Responsabilità Extracontrattuale o Aquiliana (Art. 2043 c.c.)
Nasce tra soggetti non legati da alcun rapporto giuridico precedente. Si verifica quando un soggetto viola il principio generico del neminem laedere (non offendere l’altrui diritto), provocando ad altri un “danno ingiusto” con dolo o colpa. Un classico esempio è il sinistro stradale o l’infiltrazione d’acqua dall’appartamento del vicino.
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- Onere della prova: Molto più stringente. Il danneggiato deve dimostrare il fatto illecito, il danno subito, il dolo o la colpa del responsabile e il nesso di causalità tra l’azione e il danno.
- Prescrizione: Il diritto al risarcimento si prescrive in 5 anni (ridotti a 2 anni per la circolazione dei veicoli).
2. Il Risarcimento: Danni Patrimoniali e Non Patrimoniali
Una volta accertata la responsabilità, occorre quantificare il danno. La macro-distinzione si basa sulla natura della perdita subita: patrimoniale (economica) o non patrimoniale (personale).
Il Danno Patrimoniale
Colpisce direttamente il patrimonio economico del danneggiato. Si compone sempre di due elementi (Art. 1223 c.c.):
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- Danno Emergente: La perdita economica immediata e subita (es. le spese mediche pagate, il costo di riparazione di un’auto, il valore di un bene distrutto).
- Lucro Cessante: Il mancato guadagno futuro che si sarebbe conseguito se il fatto illecito non fosse avvenuto (es. i giorni di lavoro persi da un professionista o l’impossibilità di produrre reddito a causa di un’invalidità).
Il Danno Non Patrimoniale (Art. 2059 c.c.)
Riguarda la lesione di valori inerenti alla persona, non suscettibili di una valutazione economica immediata. Viene risarcito nei casi determinati dalla legge o quando vengono violati diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione. Si articola in:
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- Danno Biologico: La lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, accertata tramite perizia medico-legale (calcolata in base a tabelle specifiche, come le Tabelle di Milano).
- Danno Morale: La sofferenza interiore, il dolore dell’animo e il turbamento dello stato d’animo causati dall’illecito (es. il trauma successivo a un’aggressione).
- Danno Esistenziale: L’alterazione delle abitudini di vita quotidiane e lo sconvolgimento delle relazioni personali della vittima.
3. L’Illecito Civile e la Responsabilità Professionale
Un focus particolare va dedicato ai danni derivanti da illecito civile nell’esercizio di un’attività professionale. Quando ci si rivolge a un medico, a un avvocato, a un commercialista o a un ingegnere, si stipula un contratto d’opera professionale.
In questo ambito, la responsabilità è prevalentemente di natura contrattuale, ma presenta regole specifiche:
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- Diligenza qualificata: Al professionista non si richiede la diligenza del “buon padre di famiglia”, ma la diligenza professionale (Art. 1176, comma 2 c.c.), commisurata alla natura dell’attività esercitata.
- Problemi tecnici di speciale difficoltà: Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici particolarmente complessi, il professionista risponde dei danni solo in caso di dolo o colpa grave (Art. 2236 c.c.).
- Obbligo di assicurazione: Oggi quasi tutti i professionisti iscritti agli albi hanno l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile, a maggior tutela del cliente danneggiato.
I casi più frequenti riguardano la responsabilità medica (malasanità, errori chirurgici, omessa diagnosi) e la responsabilità legale o fiscale (scadenze saltate da avvocati o commercialisti che causano la perdita di una causa o sanzioni erariali al cliente).
Conclusioni: Perché affidarsi allo Studio Ametrano
Affrontare una richiesta di risarcimento danni richiede competenze tecniche multidisciplinari: dalla corretta qualificazione giuridica dell’azione, al rispetto dei tempi di prescrizione, fino alla quantificazione medico-legale o commerciale del danno.
Lo Studio Ametrano offre assistenza legale specializzata per supportarvi in ogni fase della richiesta risarcitoria, sia in sede stragiudiziale (nella ricerca di un accordo) sia in sede giudiziale davanti ai tribunali competenti.
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