Il mancato riscontro a una visita fiscale non si traduce automaticamente nella legittimità di un licenziamento per giusta causa. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22621 del 2 luglio 2026, ha confermato la reintegra e il risarcimento del danno a favore di un lavoratore licenziato dopo che il medico di controllo aveva attestato che “non ha risposto nessuno” al citofono.
Questa pronuncia ridefinisce i limiti probatori dei verbali medici e stabilisce un principio fondamentale: l’ambiguità delle diciture non può essere usata come pretesto per interrompere il rapporto di lavoro.
Fede privilegiata del verbale: cosa copre davvero?
Molti datori di lavoro ritengono che il verbale del medico fiscale sia incontestabile. La Suprema Corte ha invece chiarito che il certificato medico gode di fede privilegiata solo ed esclusivamente per i fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza.
Se il medico scrive “non ha risposto nessuno”, non sta certificando l’assenza fisica del lavoratore da casa, ma solo il silenzio al citofono. Di conseguenza:
- È sempre ammessa la prova contraria da parte del dipendente (es. il lavoratore era in casa ma non ha sentito il campanello per lo stato di malessere).
- Se il sanitario non dichiara in modo esplicito e inequivocabile che il dipendente era assente dal domicilio, il verbale rimane intrinsecamente ambiguo.
L’onere della prova e il peso degli altri controlli
Un altro punto cardine della sentenza riguarda l’onere probatorio. Nelle controversie sui licenziamenti disciplinari, l’onere di provare l’effettiva irreperibilità del dipendente spetta interamente al datore di lavoro.
Nel caso specifico, l’azienda è stata condannata alla restituzione del posto e al pagamento di 11 mensilità di risarcimento poiché:
- Diciture ambivalenti: Espressioni come “sconosciuto all’indirizzo” potevano indicare una semplice difficoltà del medico nel trovare la via.
- Controlli andati a buon fine: Le visite fiscali effettuate in date vicine e contigue erano andate a buon fine, dimostrando la generale reperibilità del dipendente.
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Mancata comunicazione della terapia: Per un’assenza legata a una seduta urgente di fisioterapia, il contratto collettivo nazionale (CCNL) prevedeva solo una sanzione conservativa (es. ammonizione o sospensione) e non il licenziamento.
Il principio giuridico applicato
I giudici di merito e la Cassazione hanno rilevato che il datore di lavoro non può applicare le rigide regole della responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) per giustificare l’espulsione. Sebbene il lavoratore debba giustificare l’assenza per mantenere l’indennità INPS, nel campo del licenziamento disciplinare è l’azienda a dover dimostrare la condotta fraudolenta del dipendente.
Conclusione e Call to Action (CTA)
La gestione delle assenze per malattia e l’irrogazione di sanzioni disciplinari espulsive richiedono una valutazione giuridica millimetrica per evitare condanne risarcitorie pesanti.
Evita contenziosi e proteggi i tuoi diritti. Sia che tu sia un imprenditore intenzionato a verificare la legittimità di una sanzione, sia che tu sia un lavoratore colpito da un provvedimento ingiusto:
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