Donazioni indirette: cosa sono e quando serve la forma notarile

Le donazioni indirette rappresentano una delle questioni più delicate e controverse affrontate dagli specialisti del diritto di famiglia, in particolare dall’avvocato matrimonialista e dall’avvocato divorzista.

Si tratta di atti patrimoniali tra vivi attraverso i quali una persona arricchisce un’altra senza utilizzare il tradizionale contratto di donazione previsto dal codice civile.

Che cosa si intende per donazione indiretta

La donazione indiretta rientra nella più ampia categoria del cosiddetto “negozio indiretto”. In questi casi le parti utilizzano uno schema giuridico diverso dalla donazione per raggiungere comunque un risultato di carattere liberale, ossia l’arricchimento di un soggetto senza corrispettivo.

Il legislatore, nel disciplinare le cosiddette “liberalità non donative”, non ha fornito una definizione precisa e completa della fattispecie. Ha preferito, invece, indicare soltanto alcuni esempi, lasciando agli operatori del diritto il compito di individuare, caso per caso, quando ci si trovi di fronte a una vera liberalità indiretta.

Questa scelta deriva dal fatto che gli strumenti attraverso cui si può realizzare un arricchimento gratuito sono potenzialmente infiniti. Un elenco rigido e tassativo avrebbe rischiato di escludere situazioni concrete particolarmente rilevanti.

La caratteristica centrale delle liberalità indirette è quindi l’effetto economico prodotto: un soggetto si impoverisce volontariamente per favorire un altro soggetto, senza ricevere nulla in cambio.

L’animus donandi: la volontà di donare

Non tutti gli atti che determinano un vantaggio economico per un’altra persona costituiscono automaticamente una donazione indiretta.

Perché si possa parlare di liberalità è necessario che vi sia il cosiddetto animus donandi, cioè la volontà di donare. In altre parole, il soggetto che compie l’attribuzione patrimoniale deve avere l’intenzione di arricchire gratuitamente il beneficiario, senza pretendere alcuna controprestazione.

L’elemento soggettivo dell’intenzione liberale è quindi fondamentale per distinguere una vera donazione indiretta da altri trasferimenti patrimoniali che possono avere finalità differenti.

La forma solenne della donazione

La donazione tradizionale richiede particolari garanzie formali previste dalla legge.

Per essere valida, infatti, deve essere stipulata mediante atto pubblico davanti a un Notaio e alla presenza di due testimoni. Questa è la cosiddetta “forma solenne”.

La ragione di tale formalità è semplice: il legislatore vuole tutelare chi dona, evitando decisioni impulsive o poco meditate che comportino un impoverimento patrimoniale senza alcun vantaggio economico in cambio.

Quando però la liberalità si realizza attraverso un atto diverso dalla donazione vera e propria, la legge non richiede necessariamente il rispetto della forma notarile.

Per questo motivo, nelle ipotesi di donazione indiretta, non è sempre necessario l’atto pubblico.

L’intervento della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, intervenendo a Sezioni Unite per risolvere i numerosi contrasti interpretativi in materia, ha chiarito la distinzione tra donazione diretta e liberalità indirette.

Secondo la Suprema Corte, entrambe condividono un elemento essenziale: l’arricchimento gratuito del beneficiario per spirito di liberalità. Tuttavia, si differenziano per il modo in cui tale risultato viene raggiunto.

Nella donazione classica l’arricchimento deriva direttamente dal trasferimento di un diritto o dall’assunzione di un’obbligazione. Nelle liberalità indirette, invece, il vantaggio economico viene realizzato attraverso strumenti giuridici differenti.

Il caso della compagna del defunto

Una delle pronunce più significative in materia nasce da una controversia tra la figlia di un uomo deceduto e la nuova compagna del padre.

Poco prima di morire, l’uomo aveva disposto il trasferimento di un ingente patrimonio finanziario in favore della convivente tramite ordine impartito alla banca.

La figlia agì in giudizio sostenendo che si trattasse di una donazione nulla per mancanza della forma solenne richiesta dalla legge, cioè dell’atto pubblico notarile.

La convivente, invece, sosteneva che non si trattasse di una vera donazione oppure, in alternativa, che si fosse in presenza di una donazione indiretta.

Il Tribunale accolse la domanda della figlia, qualificando l’operazione come donazione diretta priva dei requisiti formali necessari.

Successivamente, la Corte di Cassazione precisò che il trasferimento di denaro mediante bonifico bancario non costituisce una donazione indiretta. Si tratta piuttosto di una donazione diretta eseguita con modalità indirette.

In sostanza, il fatto che il denaro venga trasferito tramite banca anziché consegnato materialmente non modifica la natura giuridica dell’atto.

La donazione indiretta di un immobile

Uno degli esempi più frequenti di donazione indiretta riguarda l’acquisto di un immobile intestato a un soggetto diverso da colui che ha effettivamente sostenuto il costo.

Il caso tipico è quello del genitore che fornisce al figlio il denaro necessario per acquistare una casa.

In queste situazioni occorre distinguere due ipotesi:

  • se il genitore dona semplicemente il denaro al figlio e quest’ultimo decide autonomamente di utilizzarlo per acquistare un immobile, l’oggetto della donazione resta il denaro;
  • se invece il denaro viene fornito specificamente per consentire l’acquisto dell’immobile, allora l’intento liberale riguarda direttamente il bene immobile.

In quest’ultimo caso si parla di donazione indiretta dell’immobile, purché sia possibile dimostrare con chiarezza il collegamento tra l’erogazione della somma e l’acquisto della casa.

Proprio per la complessità di queste operazioni e per le possibili conseguenze in materia ereditaria, fiscale e familiare, è fondamentale rivolgersi a un professionista esperto in diritto di famiglia per valutare correttamente la natura dell’atto e le eventuali tutele necessarie.