La Cassazione, con la sentenza n. 10581 del 21 aprile 2026, torna a blindare il concetto di contatto sociale.
Il principio è chiaro: quando un paziente entra in una struttura sanitaria, non deve preoccuparsi dei passaggi burocratici interni. Il solo fatto che un medico “prenda in carico” il caso — anche in modo informale o fortuito — fa scattare una responsabilità di tipo contrattuale.
Il caso: Un medico di guardia, pur non avendo aperto una cartella clinica, aveva visionato un tracciato su richiesta dell’ostetrica, decidendo poi di rimandare a casa la paziente.

La lezione: La professionalità del medico genera obblighi di comportamento verso chi vi fa affidamento. Non serve un contratto scritto: se intervieni, la tua responsabilità è identica a quella di un rapporto contrattuale privato.